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Questa settimana approfondiamo le detrazioni del 55%

Di Redazione VicenzaPiù | Sabato 2 Giugno 2012 alle 21:48 | 0 commenti

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Da VicenzaPiù n. 235, in collaborazione con Caaf Cisl (sottoponi le tue questioni a prontocaaf@vicenzapiu.com)

Sono detrazioni da far valere nella dichiarazione dei redditi e che interessano chi effettua interventi di risparmio energetico.

L’approfondimento

Possono usufruire della detrazione d’imposta del 55 per cento gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale. La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.

Le tipologie di interventi previste sono: la riqualificazione energetica di edifici esistenti; gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, l’installazione di pannelli solari, e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), sia i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.

I documenti da conservare per usufruire della detrazione sono: le fatture relative ai lavori;i bonifici da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario;l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti richiesti; l’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica; la comunicazione all’Enea (da effettuarsi entro 90 gg dalla fine lavori).

Nella tabella sotto riportata indichiamo i limiti massimi della detrazione e della spesa.

Tipologia di intervento

Importo massimo della detrazione

Importo massimo della spesa agevolabile

Riqualificazione energetica degli edifici

Euro 100.000

Euro 181.818,18

Strutture opache e infissi

Euro  60.000

Euro 109.090,90

Pannelli solari

Euro  60.000

Euro 109.090,90

Impianti di climatizzazione invernale

Euro  30.000

Euro   54.545,45

Il limite massimo della detrazione va riferito all’unità immobiliare sulla quale è effettuato l’intervento e va pertanto ripartito tra i detentori o possessori dell’immobile in ragione della spesa da ciascuno sostenuta.

Anche per gli interventi su parti condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l’edificio, ad eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di esso.

Attenzione

L’agevolazione per il risparmio energetico con l’applicazione della detrazione Irpef del 55% termina al 31.12.2012.

Dal 1 gennaio 2013 le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica potranno beneficiare della detrazione del 36%.

Tali interventi sono ora compresi nel nuovo art.16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e sono relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardi all’installazione delle fonti rinnovabili di energia.

Coloro che hanno programmato interventi di tale natura hanno, quindi,l’interesse a effettuarli nel 2012 per poter usufruire della maggiore detrazione.

 

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